Naaa, secondo me non gli resta molto l’ho sentito deboluccio alla zanzara recentemente.
Tajani è in attualmente in pole position
Dove è la reaction vomito quando serve?
Il punto focale di questa intera vicenda riassunto con brillante efficacia; auspicavo in una condanna per una pluralità di motivazioni, non ultima il fallout politico conseguente e le delizie del commentario politico, ma specialmente per sancire principi riguardo al trattamento delle persone, non ci speravo veramente però, immaginavo, purtroppo, il ramo giudiziario dello Stato non sarebbe arrivato a condannare esplicitamente l’esercizio politico dell’esecutivo.
Nonostante questo, e comunque premettendo sia necessario attendere la pubblicazione del percorso giuridico alla base di questa sentenza, sono infastidito dalla formula apposta; avrei capito se avessero sentenziato come il fatto non costituisse reato, avrebbe implicato il diritto dei poteri ministeriali di infliggere tortura suoi propri sottoposti, ed avrebbe definito il livello di civiltà presunta delle istituzioni, ma rimarcare come il fatto non sussista, sostanzialmente negando l’opportunità stessa di poter, in futuro, presentare un’accusa per casistica analoga, a me pare un atto di codardia da parte del Tribunale stesso evidentemente poco disposto ad arrischiarsi in una controversia istituzionale.
Interessante, continua pure
Però ecco, manca il dispositivo della sentenza, che può ancora cambiare le carte in tavola.
L’art. 530, co. 1, c.p.p., rubricato “Sentenza di assoluzione”, recita:
“Se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo”.
Insomma: brace for impact perché c’è mezzo che la sentenza completa metta i puntini sulle i e crei ulteriore polemica.
ps: l’unica cosa che sta scolpita nella pietra è che visto che il fatto non sussiste, non ci sarà l’appello. Ma questo lo davo già per scontato a meno di condanna.
Infatti, attendiamo; penso il dispositivo verrà articolato sull’opportunità del querelante di sottrarsi al presunto atto persecutorio volontariamente, nel caso di specie navigando altrove, ed eventualmente tale testo verrà appellato in quanto in contrasto con le norme del diritto internazionale riguardo il proto di attracco, ma vedremo.
Più complicato capire perché abbiano ritenuto degno di una piena assoluzione la mancanza di responsabilizzazione data da Omissione di Atti d’Ufficio eventualmente.
Non credo sia appellabile, sai?
Perché ? Non è un non luogo a procedere; certo, la Procura potrà tirarsi indietro, probabile tra l’altro, i privati figuro abbiano facoltà di continuare il procedimento se ritengono sia opportuno. Cosa differirebbe ?
Bho vado a memoria, non è il mio campo, ma con assoluzione piena e per il tipo di reato contestato credo che il PM non possa appellare e nemmeno l’imputato. Open arms come parte civile sicuramente. Lo farà?
Guarda, bella domanda; sapevo quanto citassi fosse vero per reati punibili con la detenzione fino ad una certa soglia di gravità, ma non sono sicuro quale sia, e se trovi applicazione in questa circostanza; per il resto in effetti la non appellabilità di una sentenza di assoluzione di primo grado è parte integrante del testo della riforma di Giustizia, ma non avrebbe comunque valore retroattivo.
Non che mi aspetti decisioni differenti in gradi di giudizio successivi eh, anzi, sarei molto sorpreso.
Possono decidere di ricorrere in appello sia i pm che le parti civili
Ero straconvinto che la formula di assoluzione piena prevenisse il ricorso del PM
abbiamo ancora un barlume di speranza?
Ma neanche quelli che fanno Giurisprudenza la ritengono una scienza esatta, e se dopo 5 anni di studio lo pensi… beh, credo sia il caso di rivedere cosa hai capito di quello che hai studiato.
Però probabilmente pure V era un coglione.
Solo su NGI ho sempre letto in chiave polemica questa roba, poi vabbè di solito sono Crismi e Pjem nel corso degli anni a ripeterlo, ma vabbè
Ritengo sia adeguato l’editoriale del Manifesto riguardo questa vicenda.
Condivisibilissimo, però talvolta il sistema di giustizia e le conclusioni a cui approda viene utilizzato come agente di comparazione generale per quanto riguardi la pubblica decenza, non solamente per la liceità di un comportamento.
Oltre all’esito del processo in primo grado, trovo che la cosa più ridicola sia che ci siano voluti 5 anni per arrivare a un “Il fatto non sussiste”, cioè… dai, lanciamo le monetine e facciamo prima, con risultati meno condizionati probabilmente
Edit - a 'sto punto credo che sia stata pienamente accettata la versione della difesa (sintetizzata):
Nella nota si sostiene che “l’indicazione del Pos (place of safety) spettava alla Spagna o a Malta (e non certo all’Italia) e il comandante della nave ha deliberatamente rifiutato il Pos indicato successivamente da Madrid, perdendo tempo prezioso al solo scopo di far sbarcare gli immigrati in Sicilia come già aveva fatto nel marzo 2018 ricavandone un processo per violenza privata e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”. Inoltre, si afferma che “i primi Paesi contattati e informati da Open Arms dopo le operazioni di salvataggio erano stati la Spagna (Paese di bandiera della nave) e Malta (zona più vicina al punto dei salvataggi).
L’Italia non aveva alcuna competenza e alcun obbligo con riferimento a tutti i salvataggi effettuati dalla nave spagnola Open Arms in quanto avvenuti del tutto al di fuori di aree di sua pertinenza”. Lo dimostrerebbe, si legge nella nota, “lo scambio di corrispondenza tra La Valletta e Madrid nei primi giorni dell’agosto 2019 a proposito del Pos: c’è un reciproco palleggio di responsabilità, ma non viene mai citata Roma”. Secondo la difesa dell’allora ministro dell’Interno, Open Arms avrebbe immediatamente dovuto “dirigersi verso Spagna, Malta o Tunisia”.
Invece, si legge nella ricostruzione di parte leghista, “il comandante ha deliberatamente scelto l’Italia quale luogo di attracco e sbarco”, rifiutando “uno sbarco di un gruppo di migranti offerto da Malta, che poi accuserà Open Arms di “bighellonare” per il Mediterraneo” e dicendo “no anche al Pos concesso dalla Spagna il 18 agosto” e addirittura rifiutando “l’assistenza offerta dalla Capitaneria di Porto italiana che si era detta disponibile ad accompagnare la nave verso la Spagna, prendendo a bordo alcuni immigrati. In più, la stessa Spagna aveva inviato verso Lampedusa l’unità Audaz per dare assistenza alla Open Arms (18 agosto).
È quindi paradossale affermare che, per il solo fatto di essere entrata in acque italiane senza aver ottenuto il Pos, possa configurarsi il reato di sequestro di persona”. Infine, la nota precisa “che le persone a bordo sono state costantemente accudite e curate e che sono state fatte sbarcare tutte le persone con comprovate necessità mediche (scelta, peraltro, che non competeva al Viminale)”.
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/processo-open-arms-l-accusa-e-la-difesa
Abbiamo ancora la speranza di Barlume.