Ti bombi la collega? Sei licenziato! WTF???



veramente la "giurisprudenza" come formante dell'ordinamento è fatta di decisioni giurisprudenziali.

Forse con "giurisprudenza" intendevi "scienza giuridica" oppure "diritto". E' un uso scorretto del termine dal punto di vista del lessico specialistico (al limite si dice "giurisprudenza" per dire "facoltà di giurisprudenza"). Diverso è però il concetto di jurisprudence nel mondo di common law (in questo caso, e solo in questo caso, esprime la scienza giuridica).

Il diritto, ovvero l'ordinamento giuridico, è composto dal formante legislativo (in senso ampio), da quello giurisprudenziale e da quello dottrinale (la scienza giuridica), oltre che dalla prassi (come crittotipo). Si tratta di un fenomeno circolare, poiché senza uno di questi elementi gli altri non stanno in piedi.

Quando si dice "giurisprudenza" si intende l'argomento svolto in merito a un dato tema dalla giurisprudenza; non necessariamente equivale al pensiero dei giuristi (la scienza accademica), che spesso con le loro argomentazioni portano (poi) a un mutamento dell'orientamento giurisprudenziale (cfr. la circolarità dell'esperienza giuridica).

La prassi? Può fare quello che vuole, poi bisogna vedere se giurisprudenza e dottrina - ovvero legislatore - danno supporto a quello che la prassi inventa.
Va ricordato che il riconoscimento della validità di un atto implica la possibilità di ricorrere ai servizi giuridici offerti dallo Stato: di ottenere il riconoscimento dell'enforceability dell'atto.

In tal senso, un contratto nullo ha già in sé la sua sanzione (non può avvalersi degli strumenti di realizzazione coattiva degli interessi delle parti).

Nei contratti, spesso, scientemente si mettono clausole che si sanno essere nulle (avviene spesso in alcuni tipi di contratti bancari e finanziari non retail).

Perché? Perché la prassi non sempre mira all'effetto giuridico ma, magari confida in un effetto psicologico o, comunque, in una modificazione della realtà fattuale (a cui non necessariamente corrisponde un effetto giuridico) utile per chi quella parte nulla del testo ha predisposto.

(e qua torniamo al senso di alcune proibizioni giuridicamente nulle, se del caso, inserite nei contratti lavorativi; lo scopo eventuale non è certo quelle di farle valere "in giudizio").