[QUOTE=Void;18299374]no, manco per il cazzo 
il consumo di droghe leggere in italia non è reato. Lo è lo spaccio e l’acquisto, ma non il consumo (e ci sono anche i limiti sulle quantità ad uso personale per esempio)[/QUOTE]
non è reato ma a quanto ho trovato in 4 secondi di googlata è un illecito amministrativo abbastanza fastidioso in quanto a conseguenze
http://www.ilgrandecarro.org/Moduli.aspx?PC=14&PM=45
(la qualità della fonte è quello che è
)
edit:
trovata una fonte più presentabile.
l’unico dubbio è che parlano di possesso e non di uso.
http://www.prefettura.it/roma/contenuti/45863.htm
[spoiler][QUOTE]Il possesso di sostanze stupefacenti anche per il cosiddetto “uso personale” è vietato dalla legge. Non esiste una quantità “minima” consentita e non vi è distinzione tra diversi tipi di stupefacenti (art. 75 del D.P.R. 309/90 modificato dalla Legge 49/06).
A chi viene trovato in possesso di una piccola quantità di sostanza stupefacente per il cosiddetto “uso personale”, cioè al di sotto della soglia stabilita in apposite tabelle*, le Forze dell’Ordine contestano una violazione amministrativa, che prevede l’applicazione di sanzioni amministrative.
Ciò comporta:
la segnalazione al Nucleo Operativo per le tossicodipendenze della Prefettura (N.O.T.);
l’analisi della sostanza che è stata sequestrata per accertare l’effettiva natura stupefacente della sostanza sequestrata e la quantità di principio attivo in essa contenuto. Il risultato di questi accertamenti verrà notificato all’interessato dalle Forze dell’Ordine della zona di residenza;
la convocazione in Prefettura per un colloquio con un funzionario delegato dal Prefetto.
Se al momento della contestazione, la persona segnalata ha la diretta ed immediata disponibilità di veicoli a motore, gli Organi di Polizia procedono all’immediato ritiro della patente di guida per trenta giorni; nel caso di motociclo o ciclomotore, viene ritirato anche il certificato di idoneità tecnica; il mezzo viene sottoposto a fermo amministrativo sempre per trenta giorni.
La convocazione al colloquio avviene con decreto del Prefetto, notificato dagli organi di Polizia alla residenza dell’interessato o al domicilio eletto e comunicato alle Forze dell’Ordine al momento della contestazione immediata della violazione dell’art. 75.
I segnalati minorenni devono essere accompagnati al colloquio da almeno un esercente la patria potestà.
La Prefettura competente è quella della provincia in cui risiede la persona segnalata.
Per informazioni è possibile contattare direttamente il Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura.
ATTENZIONE
E’ obbligatorio presentarsi al colloquio, e, nel caso di impossibilità, è indispensabile giustificare l’assenza con adeguata documentazione attestante la natura e la durata dell’impedimento. Il non ottemperare a ciò comporta l’automatica applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge: sospensione o divieto di conseguire - da uno a dodici mesi - uno o più documenti (patente, carta d’identità valida ai fini dell’espatrio, passaporto, porto d’armi).
Per i sequestri di sostanza stupefacente effettuati dopo l’ 8 agosto 2009 la patente di guida può essere sospesa fino ad un massimo di trentasei mesi, ai sensi della Legge 94 del 15/7/2009.
Una volta effettuato il colloquio, il procedimento amministrativo si conclude con un decreto del Prefetto che potrà definirlo, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90, con:
l’invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti, solo se si tratta di prima segnalazione e in caso di particolare tenuità della violazione;
oppure
l’applicazione delle sanzioni amministrative suindicate.
L’interessato sarà segnalato al Ser.T.** di residenza o domicilio, che lo contatterà per offrirgli eventuale aiuto.
Copia del decreto con cui vengono irrogate le sanzioni della sospensione dei documenti, viene trasmessa al Questore per l’eventuale applicazione dei “Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica”, previsti dall’art. 75/bis, da uno a ventiquattro mesi, consistenti in :
obbligo di firma presso commissariato di P.S. o Stazione Carabinieri;
obbligo di rientrare nella propria abitazione entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
divieto di frequentare alcuni locali pubblici;
divieto di lasciare il comune di residenza;
obbligo di presentarsi presso il commissariato di P.S. ola Stazione Carabinieri in alcune ore stabilite;
divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.
Per i sequestri di sostanza stupefacente effettuati dopo l’ 8 agosto 2009 il divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore può essere applicato fino ad un massimo di quarantotto mesi, ai sensi della Legge 94 del 15/7/2009.
In sede di colloquio in Prefettura, l’interessato può chiedere di sottoporsi a programma terapeutico e socio-riabilitativo presso il Servizio Pubblico per le Tossicodipendenze della A.S.L.. In tal caso, il Prefetto emette apposita ordinanza con cui applica le sanzioni previste e, contestualmente, invita l’interessato a seguire il suddetto programma.
La positiva conclusione del programma terapeutico comporta l’immediata revoca delle sanzioni applicate dal Prefetto e la non applicazione, da parte del Questore, delle misure di sicurezza previste dall’art. 75/bis.
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