Riforma costituzionale e legge elettorale

Va bene Farrentina, tranquillo.
Non preoccuparti e' un mondo soffice il tuo.

E come ho gia' ampiamente scritto anche in merito a questo punto, nello scambio proprio con Ximenes puoi anche avere la "vision" ma la corazzata Popolo delle Liberta' sul piano propagandistico era formidabile e raramente scardinabile.
Tant'e', come ho gia' scritto, nel confronto TV tra Silvio Berlusconi e Romano Prodi preludio delle elezioni del 2006 quel maiale praticamente disarcionato da tutti i sondaggi sparo' il tiro disperato con la minaccia che Prodi e un probabile Governo di CSX avrebbero aumentato l'imposta sulla prima casa.
Detto fatto il giorno dopo il CDX era praticamente in pari nei sondaggi con il CSX.

Ripeto. Inutile discutere di massimi sistemi, non stiamo parlando del Contratto Sociale, Rosseau e compagnia bella

No, mi riferivo al fatto che abbastanza in fretta il porcellum e' stato dichiarato incostituzionale dopo le elezioni, quindi la legge vigente tornava ad essere il mattarellum. Allo stesso tempo, Renzi secondo me, dicevo, avrebbe dovuto lavorare per compattare il PD su temi di "sinistra" e provare ad avanzarli in parlamento senza fare alleanze con la destra. In caso di crisi di governo e quindi elezioni, si sarebbe potuto trovare con un partito forte e unito attorno a lui e con una legge elettorale, il mattarellum, che non avvantaggia i partiti grandi come l'italicum ma comunque non ha le porcherie del porcellum e quindi se avesse preso un numero decente di voti avrebbe potuto formare un governo senza la destra.


Allora, e' chiaro che attualmente i buoni lavoro possano essere usati in tutti i settori (con delle restrizioni a volte, come in quello dell'agricoltura). Quindi, anche edilizia.
Il limite dipende dello status del committente, sembra:

(da https://www.cliclavoro.gov.it/NormeContratti/Contratti/Pagine/Contratto-di-lavoro-accessorio.aspx , scelto anche come source da wikipedia).
Quindi, nel caso fosse un privato, non ci sarebbe il limite.
Detto questo, credo che per la parte di edilizia sia importante anche questa nota:

Quindi a meno che non arrivi la deroga, non si puo' mai essere pagati tramite voucher per lavorare su appalti (anche edili).
Tolti i limiti di cui sopra, direi che si puo' fare tutto il resto.


Dai, spiegami un po' perche'




Trolling.


"Le tasse sono bellissime"

Eh beh. Detto da te che sei il master della nullita' forummistica direi che siamo a posto


Non ti ho chiesto questo.
Ti ho chiesto la fonte a questa tua specifica affermazione:

«Anche, il limite dei 2k per committente vale solo nel caso essi siano imprenditori commerciali o liberi professionisti, nell'edilizia gia' non vi e'»

In particolare voglio sapere qual è il limite nell'edilizia e qual è la fonte che ti porta ad affermare che «[...] nell'edilizia già non vi è».


che poi era un discorso perfettamente sensato quello di TPS, ma volando alto non si vince niente, in questo paese. Renzi l'ha capito, per fortuna o purtroppo.


Scrivi troppo e in maniera imprecisa, per non dire scorretta, facendo parecchia confusione. In poche parole: non conosci la materia.
Hai già ignorato il mio precedente post, ora probabilmente succederà lo stesso anche con questo, ma vabbè.
Allora, parliamo dei licenziamenti individuali nelle imprese di piccole dimensioni.
Per gli assunti prima del 7 Marzo 2015, è in vigore la disciplina prevista dalla l. 108/1990, che ha modificato l'art. 8 della l. 604/1966.
Quello che ci interessa per quantificare la tutela indennitaria, nello specifico, è l'art. 2, comma 3:

«3. L'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - 1. Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro e' tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennita' di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianita' di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti.

Le "guidelines molto strette" erano previste nella legge precedente, che ricordo essere ancora in vigore per tutti gli assunti prima del 7 Marzo 2015, e prevedeva, come leggiamo, un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità.
La valutazione di tale importo era decisa dal giudice in base agli elementi indicati qui sopra.

Per gli assunti in data successiva al 7 Marzo 2015 la legge a cui fare riferimento è la l. 23/2015, in particolare dobbiamo guardare l'art. 9 comma 1.

«1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennita' e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, e' dimezzato e non puo' in ogni caso superare il limite di sei mensilita'»

Guardando l'articolo con ordine, vediamo rimandi normativi ad articoli della stessa legge e viene data l'indicazione dell'entità dell'importo che, in conclusione, «è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità».
Il limite massimo è uguale al precedente, ma perché parla di dimezzamento?
Perché i rimandi riguardano articoli dedicati a imprese di dimensioni superiori e ricordo che noi si sta discutendo (e questo articolo riguarda) di "Piccole imprese", come identificate dallo Statuto dei Lavoratori lì citato.
Bisogna comunque andare a guardare l'articolo 3, comma 1, che riguarda per l'appunto il licenziamento per giustificato motivo e giusta causa.

«1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilita'»

I limiti sono di quattro (minimo) e ventiquattro (massimo).
Ma noi, ricordo, stiamo parlando di piccole imprese, quindi questi valori devono essere dimezzati: due e dodici.
Non è finita, perché l'art. 9 comma 1 indica che il limite massimo non può superare le sei mensilità, quindi in conclusione avremo: due e sei.
In ogni caso, il dimezzamento è rispetto ai valori dimensionali differenti, non è un dimezzamento rispetto alla medesima tutela prevista in precedenza.
In sostanza, possiamo affermare che i limiti indennitari sono sostanzialmente identici, poiché non è di sicuro quello 0,5 del minimo a fare la differenza.
Per altro, per importi così bassi, difficilmente si va a processo e si opta per risoluzioni stragiudiziali.
La differenza sostanziale sta nel fatto che venga esclusa l'applicabilità della tutela reale attenuata (cioè la possibilità di reintegra di cui parlavo nel post prima) e rimane questa indennitaria.
Proseguiamo.

Sai che non stai contestando quanto fatto dal Governo Renzi?
Perché il requisito dimensionale, come differenziazione di trattamento per i lavoratori, lo si trova all'art. 18 della legge n. 300 del 1970.
Legge conosciuta come Statuto dei Lavoratori.
Ora, da sempre la differente disciplina è stata caratterizzata da caratteri non universalistici (non solo tra piccola e grande impresa, ma anche in relazione alle imprese industriali e agricole), che di dovrebbero considerare in relazione all'art. 3 della Costituzione - cioè la possibile violazione del principio di uguaglianza -.
La Corte Costituzionale ha sempre reputato ragionevole la disparità di trattamento, basando i presupposti sull'intenzione di non gravare di costi eccessivi le imprese minori e sul forte rapporto fiduciario nelle imprese di piccole dimensioni, che è stata ritenuta incompatibile con la ricostituzione integrale del rapporto (per i presupposti Corte cost. 81/69, 2/86).
Il legislatore ha provato a ridurre le differenze con la già citata l. 108/1990, fatta per evitare un referendum proposto da Democrazia Proletaria, e ha inserito altri parametri da prendere in considerazione.
Quindi, questa critica, rivolta al Jobs Act, è completamente inutile.


Sulla questione dei due anni ti avevo già risposto: il contratto a tutele crescenti è in vigore dal 7 Marzo 2015, il dato dei licenziamenti riguarda i primi otto mesi del 2016 (nel 2015, in ogni caso, erano calati dell'8%).
Quando parli di due anni, riferendoti ai nuovi contratti, indichi solo di non conoscere la disciplina poiché non hai ben chiaro neanche da quando è entrata in vigore (e la data indicata sopra ormai fa parte dell'ABC della materia).
Detto questo, io di nuovo voglio sottolineare che il dato del 30% riguarda i licenziamenti disciplinari per giusta causa e giustificato motivo soggettivo, si tratta esattamente dei casi residuali in cui è prevista la tutela reale di reintegrazione nel posto di lavoro - la cosiddetta tutela reintegratoria attenuata -.
Come avevo già evidenziato nel precedente post, citando l'art. 3, comma 2, d.l. 23/2015:

«Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro [...]»

Inoltre tu in questo post stai contestando il Jobs Act parlando del regime sanzionatorio del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, già introdotto dal Governo Monti e modificato successivamente, basandoti sull'aumento del 30% dei licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo.
In conclusione, tu avresti avuto ragione nel caso in cui l'aumento dei licenziamenti fosse stato quello dei casi di giustificato motivo oggettivo, ma così non è.
Poi c'è comunque interessante giurisprudenza a riguardo.


Edit - in realtà avrei anche altro da ridire, ma mi sono sinceramente stufato e per di più siamo OT.


Riguardo la prima parte, reputo la tua visione estremamente miope.
Per un semplice fatto: Renzi è, in ogni caso, una breve parentesi della vita istituzionale italiana e, invece, il cambiamento delle istituzioni del Paese è qualcosa destinato a durare, a sopravvivere.
Quindi non è la riforma a essere un "suffragio su Renzi", ma al massimo questo lo si potrà avere nelle prossime elezioni politiche, successive all'approvazione - spero - della riforma.
Perché il prossimo Governo, stando anche agli attuali sondaggi, potrebbe benissimo non essere del Centrosinistra, anzi, tutti i dati indicano che al ballottaggio uscirebbe vincente il M5S.

Riguardo la seconda parte, tirare in ballo la situazione della Germania nazista mi pare "leggermente" forzata.
Faccio un post per chiedere un riepilogo qua delle posizioni su agorà.
Se avete voglia potreste scrivere chi voterà Sì perché, e chi voterà No altrettanto?
ci sono 43 pagine prima di questa che contengono esattamente le risposte che cerchi

Eh lo sto leggendo ma è una cosa parecchio lunga.
In sostanza direi che il Sì serve per fare in modo che un governo, eletto, possa finalmente governare senza trovarsi bastoni tra le ruote tra camera, senato e coalizioni.
Non capisco veramente le ragioni del no.

Le stiamo ancora cercando, tranquillo che non sei solo


era per dire che proprio perchè la risposta è complicata e in continua elaborazione ha più senso leggersi con calma il thread che farlo - di fatto - ripartire da capo

comunque volendo proprio stringere al massimo direi che le ragioni del sì e no di fatto considerano ruotano attorno agli stessi identici punti (ignorando le palesi falsità uscite ogni tanto).

Con la differenza che il no vota no per paura dei peggiori risultati possibili dai provvedimenti della riforma, il sì vota sì nella speranza dei migliori risultati possibili degli stessi provvedimenti.








Ma chi c'è stasera da Mentana?