750€ e materiale fornito da rfi, paga lorda degli operai 25€ l’ora.
Il lavoro pare che sarebbe stato di circa 1 ora e mezza quindi di paga lorda eri sotto i 200€, hai voglia a farci del ricarico.
750€ e materiale fornito da rfi, paga lorda degli operai 25€ l’ora.
Il lavoro pare che sarebbe stato di circa 1 ora e mezza quindi di paga lorda eri sotto i 200€, hai voglia a farci del ricarico.
https://twitter.com/CarloVerdelli/status/1700456807464837361?t=G7AMc3pLflk9rn0Kg8sevg&s=19
2 anni di carcere per avere disattivato volontariamente le protezioni del macchinario che hanno ammazzato Luana D’Orazio
Ma dove vogliamo andare in questo Paese di merda
Ve l’ho detto che per ste robe non si paga abbastanza.
E per quanto concerne il responsabile della sicurezza aziendale e manutentore del macchinario, colui in effetti fu reo di aver materialmente sabotato i sistemi di protezione dell’utilizzatore, quale sentenza si prospetta ?
Non so sia una cosa seria. Qualcuno conosce?
Boh, trovato questo
https://x.com/mariocipriani1/status/1700134001103511913?s=46&t=XYBPuw6K2NRgND2ANfuICA
Come si mette Twitterrrr
Grazie; omicidio colposo ? Avrebbe accidentalmente sabotato i sensori del pannello di protezione quindi ? Oppure si sarebbero manomessi da soli magari ?
Pure l’inchiesta stabiliva chiaramente come il macchinario fosse pericoloso, e ciò fosse in diretta correlazione con il desiderio di accrescere i profitti incrementando la produttività, il dolo eventuale sarebbe esplicitato, però evidentemente non sono in grado di provarlo, forse perchè nessuno ha testimoniato in merito o denunciato precedentemente il fatto.
Dunque un incidente, semplice negligenza, cose che capitano. Proseguire, proseguire.
Colposo non significa quello che hai scritto.
Significa che è contro l’intenzione poiché l’evento, anche se potenzialmente preveduto, non è voluto (ricercato appositamente) da chi agisce, ma si verifica a causa di imprudenza, negligenza o anche l’inosservanza di leggi o discipline.
Questa è la definizione di colpa per i delitti, in cui rientra anche l’omicidio e questa specifica fattispecie (il dolo e la preterintenzione non c’entrano. Dolo sarebbe stato se l’avesse presa e spinta intenzionalmente nel macchinario per ucciderla e preterintenzionale se, per esempio litigando davanti al macchinario, le avesse tirato un pugno e fosse finita stritolata nel macchinario).
La cornice edittale è da 2 a 7 anni ex art. 589 nel caso di violazione delle norme sul lavoro, ma il tizio ha patteggiato e quando patteggi, la pena (di qualsiasi delitto) è ridotta di un terzo.
Edit - e mi sta sul cazzo stare a specificare come funziona la cosa, visto che per me dovrebbe già essere più alta di base la cornice edittale del reato. Considera che, di base, l’omicidio colposo ha una cornice edittale da 6 mesi a 5 anni, per la violazione delle norme sul lavoro si alzano come indicato sopra. Ma per me andrebbe alzato tutto.
Ma per capirsi, giuridicamente parlando uno che per distrazione/angolo cieco o perdita di controllo dell’auto ammazza un pedone (esempio a caso) di partenza è come uno che toglie i sistemi di sicurezza ad un macchinario e poi ci scappa il morto? O uno che disabilita il freno di emergenza ad una funivia? Uguale?
Di base nessuno voleva ammazzare nessuno, però mi sembrano decisamente più gravi gli ultimi due casi. :v
Non ci sarebbe il doloso con dolo eventuale in sti casi?
O, se la manomissione è reato, morte in conseguenza ad altro reato?
Mio Dio, il fottutissimo responsabile addetto alla sicurezza aziendale manomette deliberatamente i sistemi anti-infortunistici di un macchinario industriale poi messo in operazione da un’operaia inesperta, priva delle qualifiche e non supervisionata, abbiamo una persona stritolata come diretto risultato e per il diritto italiano non esisterebbe una correlazione delittuosa tra il mettere coscientemente un lavoratore in pericolo e le sue conseguenze ?
Ha visto riconoscersi almeno l’aggravante di colpa cosciente, almeno ci facciamo una risata amara, oppure il Diritto alla sicurezza sul posto di lavoro è stato definitivamente gettato alle ortiche per caso ?
Infatti è questo che mi sembra strano e volevo chiarimenti dal sig. avvocato eike.
Mi pare strano non ci sia un’aggravante rispetto ad un colposo vero e proprio.
Si chiama Dolo eventuale
In diritto il dolo eventuale è un tipo di manifestazione del dolo in cui l’agente compie un’azione, che di per sé può essere lecita, prevedendo ed accettando che le conseguenze della sua condotta possano configurare un illecito penale.
Ad esempio: Tizio supera un’automobile in condizioni di asfalto scivoloso (azione imprudente, ma non penalmente rilevante) prevedendo e accettando il rischio di poter perdere il controllo e provocare un incidente mortale. Se l’incidente si verifica e qualcuno perde la vita, Tizio sarà accusato di omicidio doloso, con dolo eventuale.
È proprio la previsione e accettazione del rischio che fa differire questa figura dall’affine figura della colpa cosciente. L’agente decide di agire “costi quel che costi”.
oppure
Colpa cosciente e incosciente
La distinzione più rilevante che s’è andata affermando nell’ambito del genus della colpa è fra cosciente ed incosciente: la prima ricorre quando l’agente ha previsto l’evento senza però averlo voluto, la seconda senza previsione alcuna. Mentre l’ultima rappresenta il caso più diffuso, la prima è molto più rara ed è stata esaminata dalla dottrina solo in tempi recenti. È molto simile al dolo eventuale, ma si differenzia da quest’ultimo perché manca l’accettazione da parte dell’agente dell’evento possibile, e c’è anzi la convinzione che con la condotta antigiuridica o pericolosa posta in essere non accada nulla. La colpa cosciente costituisce un’aggravante della pena.
è tutta roba che poi in tribunale si può far fatica a provare.
NAL
Stavo scrivendo stamattina, poi mi sono scordato, ho vinto il Covid sono a casa da Venerdì scorso e sto smattando perché non passa.
Premettendo che andrebbe letta la sentenza, perché di solito le motivazioni sono più dettagliate, ma non trovo niente online.
Dolo eventuale e colpa cosciente cercano di inquadrare ulteriormente l’elemento soggettivo, ma sono da sempre oggetto di dibattito nell’interpretazione.
Inoltre, essendo un elemento di volizione soggettiva, già difficile da interpretare correttamente, ricordo che c’è l’onere della prova a carico dell’accusa.
Quindi, insomma, provarlo è sempre un po’ complicato.
Considerate inoltre che è una discussione dottrinale, che ha visto tesi diverse, e la giurisprudenza ha preso alle volte strade differenti.
L’ultima pronuncia dovrebbe essere delle sezioni unite sul caso della Thyssen, dove hanno definito che si configura il dolo eventuale se chi agisce “si sia rappresentato con significativa probabilità la verificazione dell’evento” e, nonostante questo, abbia deciso di procedere comunque dopo aver soppesato pro e contro.
Quindi, dolo eventuale in questo caso sarebbe con l’agente che si sia immaginato, concretamente, la morte di un operaio e, nonostante questo, abbia deciso comunque di procedere per raggiungere il suo scopo (produrre l’8% in più) accettandola.
Rimuovo le protezioni per produrre di più, potrebbe quasi certamente morire un operaio ma fa niente, lo accetto con piena consapevolezza, perché voglio produrre di più e ritengo che i miei vantaggi siano superiore al rischio concreto che corro.
Nella colpa cosciente, invece, non c’è questo soppesare razionale degli elementi (cioè la concreta valutazione degli aspetti negativi e positivi, scegliendo in favore di quest’ultimi), ma si visualizza la possibilità dell’evento e, nonostante questo, l’azione od omissione è causata da un comportamento negligente o imprudente, oppure a causa di imperizia.
Oltre a questa differenziazione, entrano in gioco altri fattori (personalità del reo, esperienze, condotta al verificarsi dell’evento e dopo, tante altre) da tenere in considerazione per capire la posizione psicologica del reo e, oltre a questo, la famosa prima formula di Frank. Per analizzare la presenza del dolo eventuale, o colpa cosciente, il giudice deve chiedersi se il soggetto avrebbe agito ugualmente o no, pur avendo la certezza al 100% del verificarsi dell’evento.
Vi ricordo inoltre che nel nostro sistema penale (inteso come Occidente, sia common che civil law) vige il principio del in dubio pro reo.
Scusate la verbosità, ma è una roba un po’ complicata di suo, pure da provare a spiegare decentemente e io sono arrugginitissimo.
per me sei stato chiarissimo, son cose che ho letto vent’anni fa quindi ricordavo solo abbastanza da andare su wikipedia a cercare i tipi di dolo
domanda: con auto e schianti da brilli, non hanno fatto modifiche di recente dove viene a configurarsi direttamente il dolo se fai danni a qualcuno?
non si potrebbe fare le stesse cose per aggiramenti di norme sulla sicurezza sul luogo di lavoro?
Mi sembra un po’ una cagata che per il dolo il tizio deve togliere sistemi di sicurezza consapevolmente che poi qualcuno ci muoia, e poi lo devi pure dimostrare. Cioè mi piace credere che non ci sia nessuno così psicopatico da pensare una cosa del genere, ma anche se ci fosse, come lo dimostri? Sto qui dovrebbe mandare un’email dicendo “ho tolto il sistema di sicurezza, sicuro qualcuno ci morirà, ma nel frattempo faccio più soldi”. Pura fantascienza
Io in caso di manomissione volontaria dei sistemi di sicurezza darei direttamente 20 anni, un conto è essere negligente verso i principi di un lavoro in sicurezza, altro è rimuovere protezioni obbligatorie coscientemente solo per fare più soldi
Davvero molto chiaro in realtà, per amaro sia il contenuto.
Rimango sempre spiacevolmente esterrefatto dalla capacità dell’impianto giurdico e giursprudenziale italiano di arroccarsi in diatribe sulla natura ermenautica dell’interpretazione del grado di responsabilità dell’imputato presupponendo voli pindarici riguardo la condotta del suddetto, sarà forse per la connotazione culturale generale nazionale in cui l’assunzione di responsabilità pare un concetto tanto distante.
Giochiamo comunque, capirei, eventualmente, si possa configurare la colpa cosciente se, ad esempio, un responsabile alla sicurezza aziendale manchi deliberatamente di riferire certune nozioni presupponendo i sottoposti siano in grado di figurare comunque le conclusioni, oppure inciti un lavoratore a sopperire autonomamente alle misure di sicurezza con la perizia e l’esperienza, in entrambi i casi, beh, si presuppone possa capitare l’incidente ma si spera il contrario; mi chiedo in quale interpretazione armeggiare fisicamente con un macchinario per impedire attivamente fosse proprio possibile tenere una condotta corretta possa prescidere dal rendersi conto di star mettendo a rischio per profitto la vita di una persona. Ed armeggiare lo stesso.
Verificare quale sarebbe stato il comportamento del soggetto nel caso in cui avesse avuto certezza, wow, certezza nondimeno, che il proprio comportamento poteva avere esito fatale.
Postulare se in tal caso avrebbe scelto diversamente.
Ma vaffanculo.
“questi lavorano in sicurezza?”
l utente medio agora col pene 30+ centimetri sarebbe fregato