Detrazioni ristrutturazioni straordinarie



sempre meglio con bonifco con la causale giusta.
per quelli del mobilio potresti fare anche con cc ma è più difficile la procedura (a quanto mi aveva detto chi mi ha seguito per la dichiarazione)

per il 65 ocio che devi anche fare la pratica per l'enea, e serve tutto in regola . La pratica se ricordo puoi farla solo dopo aver dato la chiusura lavori


EDIT: fatti seguire da uno che ne sa un minimo oppure poi butti nel cesso tutto




per le ristrutturazioni avete ragione, indago (invece per i mobili - fino a 10k - va bene pagare anche con carta di credito). "fortunatamente" per ora ho comprato "solo" 900€ di lampade con CC



sìsì do tutto in mano all'architetto che sa fare queste pratiche, parla direttamente lui con l'impresa edile per farsi dare tutti i documenti necessari.
confermo che non posso comprare io con CC la fornitura

qui invece la risposta dell'AdE in merito al fatto di fare lavori di manutenzione straordinaria (circolare 17/E del 24 Aprile 2015 che avevo linkato nella pagina precedente):


Spoiler

3.2 Limite di spesa e autonomia degli interventi edilizi

D. un contribuente ha iniziato nel 2008 un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sulla base di un apposito provvedimento autorizzativo. L’intervento è proseguito nel corso degli anni ed è stato terminato nel 2013. Per questo intervento il contribuente ha beneficiato della detrazione per le spese sostenute nel limite complessivo di 96.000 euro. Il medesimo contribuente nel 2014, sulla base di un altro titolo autorizzativo, distinto e autonomo dal primo, ha iniziato altri interventi di recupero del patrimonio edilizio, diversi da quelli previsti nel primo provvedimento autorizzativo, che termineranno nel 2015. Si chiede di conoscere se per questi lavori spetti la detrazione sulla base di un ulteriore plafond di euro 96.000, distinto da quello precedentemente utilizzato per i lavori dal 2008 al 2013.


R. Le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR fruiscono di una detrazione di imposta ai fini IRPEF, attualmente prevista nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro 96.000 per ciascuna unità immobiliare. Tali maggiori limiti si applicano, in base al comma 47 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014, alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015.
In base al comma 1 dell’art. 16-bis, il limite di spesa ammissibile previsto per i suddetti interventi è annuale e riguarda il singolo immobile interessato dagli interventi medesimi (cfr. circ. n. 9/E del 2002, punti 7.3 e 7.4, circ. n. 15/E del 2003, par. 2).

In caso di interventi che consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, il comma 4 del medesimo articolo prevede che “ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni”. Questo ulteriore vincolo non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile.

L’autonoma configurabilità dell’intervento è subordinata ad elementi riscontrabili in via di fatto oltre che, ove richiesto, all’espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all’attività edilizia, quali la denuncia di inizio attività ed il collaudo dell’opera o la dichiarazione di fine lavori. L’intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente.
Ciò premesso, si rileva che l’art. 16-bis del TUIR non prevede che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare nuovamente della detrazione, nel rispetto dei limiti in precedenza indicati.

Quindi, se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, sia effettuata una nuova ristrutturazione che non consista nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati, il contribuente potrà avvalersi della detrazione nei limiti in vigore al momento dei bonifici di pagamento.

Quindi, nella fattispecie in esame, nel presupposto che l’intervento iniziato nel 2014 sia autonomo da quello riguardante i lavori effettuati dal 2008 al 2013, il contribuente potrà fruire di un nuovo e autonomo limite di spesa di 96.000 euro, distinto da quello previsto per gli interventi effettuati negli anni 2008-2013. Nel 2015, naturalmente, il limite di spesa dovrà tenere conto, trattandosi di prosecuzione di interventi iniziati nell’anno precedente, delle spese sostenute nell’anno 2014.


Ok ho rifatto i conti più precisamente e non riesco a fare tutti i lavori quest'anno, quindi me ne tengo qualcuno l'anno prossimo che è confermato che posso usufruire nuovamente delle detrazioni per manutenzione straordinaria.

A questo punto la mia domanda è: l'anno prossimo posso usufruire nuovamente del bonus mobili in seguito alla manutenzione straordinaria? Ho provato a cercare in giro ma non ho trovato informazioni in merito (avevo già trovato a fatica cosa succede con due anni diversi di manutenzione straordinaria, figuriamoci questo che è un caso specifico di quella situazione specifica)
approfitto del thread, due domande:

1) Come funziona per una ristrutturazione spalmata su due anni? Io ho cominciato a settembre e tra una balla e l'altra è ancora in corso (o meglio: ci sono ancora dei pagamenti da fare su un paio di ultime fatture ancora da emettere). Si divide sulle dichiarazioni di quest'anno e dell'anno prossimo?

2) fa fede la fattura o il pagamento? cioè una fattura del 30/12/2016 pagata in gennaio 2017 va inserita nella dichiarazone del 2017 o del 2018?

grassie


Fa fede il pagamento. Gli importi li dividi tra i vari anni. Basta che non superino il massimale complessivo.
grazie